STATUTO SOCIALE
Art. 1 (Denominazione e Sede)
E' costituita con sede in Riva del Garda, Via I° maggio 3 l'Associazione Sportiva "Centro Culturale Margarita" (d'ora innanzi per brevità anche l'<<Associazione>>).
Art. 2 (Scopi, Finalità, Durata)
L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e senza fine di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche associative ed ha per scopo:
a) la promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica, anche a scopo formativo, delle specialità sportive disciplinate e organizzate dalla Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.), cui questa Associazione intende affiliarsi;
b) L'acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle specialità sportive disciplinate dalla F.I.D.S.;
c) l'organizzazione e la partecipazioni a gare, campionati ed in generale all'attività sportiva della F.I.D.S., nonché l'attuazione di attività, anche ricreativa, correlate allo scopo sociale;
d) operare, con la propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme Regionali, Nazionali e Comunitarie vigenti.
L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie e utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse. In ogni caso l'Associazione non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle norme della F.I.D.S. e della legislazione vigente.
L'Associazione intende affiliarsi alla F.I.D.S. Federazione Italiana Danza Sportiva, il cui statuto ed i Regolamenti si impegna sin d'ora a rispettare e far rispettare ai propri associati.
Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà istituire al proprio interno Sezione Sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento interno.
La durata dell'Associazione è indeterminata.
Art. 3 (Organi della Società)
Gli organi dell'Associazione sono:
· L'Assemblea dei Soci;
· Il Consiglio Direttivo;
Art. 4 (Gli Associati)
Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro che ne facciano domanda, siano in possesso dei requisiti più avanti specificati, e vengano accettati dagli organi sociali secondo la procedura dettagliata al successivo art.5. Gli associati hanno diritto all'accesso all'Associazione, all'uso delle strutture sportive e ricreative disponibili, all'uso di attrezzature sociali per la pratica dello sport. Gli associati partecipano alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto e sono impegnati al rispetto dello Statuto stesso e degli eventuali regolamenti sociali.
Gli associati sono tenuti al versamento puntuale delle quote associative stabilite, nonché al pagamento dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo per l'uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali.
Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie
a) Ordinari
b) Onorari
c) Sostenitori
d) Atleti e Tecnici.
Sono associati Ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
In caso di ritardato pagamento il Consiglio Direttivo potrà applicare una tassa di mora.
Gli associati Onorari (persone fisiche od Enti), sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemerenze acquisite nei riguardi dell'Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente, solleva l'associato dal pagamento della quota annuale, ma non da diritto al voto nelle assemblee dell'associazione. Tra gli associati onorari l'Assemblea può nominare un Presidente onorario dell'associazione.
Sono Associati Sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto all'attività sportiva svolta dall'Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell'Associazione.
Sono Associati Atleti coloro che svolgono attività sportiva per l'associazione. A giudizio del Consiglio Direttivo, gli associati atleti possono venire esonerati, in tutto o in parte dal pagamento della quota sociale.
Sono Associati Tecnici coloro che per conto dell'associazione svolgono l'attività di maestro nell'ambito delle specialità sportive praticate nell'associazione stessa.
Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto e dei regolamenti sociali in vigore.
Tutti gli atleti devono essere tesserati a cura dell'Associazione alla F.I.D.S. Devono altresì essere tesserati alla F.I.D.S. i Tecnici che non siano già preventivamente tesserati singolarmente con la federazione ed inquadrati nel rispettivo ruolo federale.
Tutti gli associati, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e delle Attività svolte dall'Associazione, nonché dello stato delle cose e delle attrezzature e degli impianti esistenti presso l'Associazione e comunque di pertinenza della stessa.
Sono altresì informati circa i rischi connessi all'esercizio della pratica sportiva ed in particolare dello stato delle strutture anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate.
Gli associati dovranno prestare particolarmente attenzione nell'uso delle strutture al fine di evitare incidenti e si impegnano, sottoscrivendo l'apposita clausola nella domanda di ammissione, a sollevare l'Associazione ed i propri dirigenti da responsabilità per danni derivanti dall'uso delle strutture sociali.
L'attività di volontariato degli associati nell'ambito dell'Associazione non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.
Le quote associative non sono trasmissibili.
Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso.
Art. 5 (Ammissione degli associati)
Per ottenere la qualifica di associato ogni aspirante deve:
a) pagare la quota associativa annuale stabilita.
L'associato, pagando la quota associativa, dichiara di condividere le finalità dell'Associazione, di accettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento sociale, nonché gli atti normativi e regolamentari della F.I.D.S..
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso con dimissioni in qualunque momento.
Art. 6 (Perdita della qualifica di Associato e provvedimenti disciplinari)
a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo (per gli atleti tale disposizione è subordinata alle norme federali vigenti);
b) per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro l'associato che commetta azioni non ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio dentro o fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere, tantomeno di parti di quota eventualmente già pagata.
c) per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare l'associato moroso decaduto dalla relativa qualifica.
Gli associati dimissionari o dichiarati decaduti per morosità, per essere riammessi dovranno sottoporsi alle norme del precedente articolo 5.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere legalmente in persona del Presidente in carica, nei confronti degli associati radiati o morosi per ottenere il pagamento delle quote insolute o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.
A carico degli associati il Consiglio Direttivo può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) l'ammonizione;
b) la sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi sociali a tempo determinato;
c) la radiazione dopo tre ammonizioni.
Art. 7 (Accesso alla Sede)
L'accesso alla Sede Sociale e l'uso delle strutture ed attrezzature sociali sono riservati agli associati.
Gli associati hanno facoltà di accompagnare in Sede degli ospiti, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può autorizzare l'acceso e l'uso di attrezzature sociali a non soci, per un tempo definito.
In particolare può consentire, delegando a ciò il Presidente, l'accesso ai partecipanti a corsi, allenamenti e manifestazioni indette dall'Associazione o dalle eventuali Sezioni Sportive. Costoro dovranno sottoscrivere l'accettazione dello Statuto e dell'eventuale Regolamento Sociale.
Art. 8 (L'Assemblea)
L'Assemblea degli associati è ordinaria o straordinaria.
La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria deve avvenire a cura del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, entro il mese di giugno di ciascun anno.
La convocazione di assemblee oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo degli associati aventi diritto a voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.
La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria è effettuata con avviso contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima.
L'assemblea ordinaria delibera in ordine a:
1) Relazioni e bilanci preventivi e consuntivi.
2) Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
3) Su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente statuto o dalla legge alla competenza dell'assemblea straordinaria.
L'assemblea straordinaria delibera in ordine a:
1. Proposte di modifica al presente statuto;
2. Proposta di scioglimento dell'associazione e devoluzione del Patrimonio;
3. Su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno riservatogli dalla legge o dal presente statuto.
Potranno prendere parte alle Assemblee ordinaria o straordinaria dell'Associazione con diritto al voto tutti gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative. È ammesso il voto per delega.
Salvo quanto previsto dal presente statuto all'art.15 in caso di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del patrimonio associativo, l'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza diretta o per delega della metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente in sua vece; in caso di assenza del Segretario del Consiglio Direttivo il Presidente chiama un socio a fungere da Segretario.
Il Presidente può in caso di necessità nominare due scrutatori.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario, dai Consiglieri presenti e se nominati dai due scrutatori.
Art. 9 (Consiglio Direttivo)
La Società è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno di tre componenti eletti dall'Assemblea fra tutti gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative.
I membri eletti dall'Assemblea nominano nel loro ambito il Presidente e uno o due Vice Presidenti. Possono inoltre nominare un Segretario, anche al di fuori del loro ambito.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Se nel corso del triennio vengono a mancare consiglieri eletti dall'Assemblea, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.
Non possono far parte del Consiglio Direttivo le persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte della F.I.D.S.
Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza relativa. In caso di parità di voti quello del Presidente è decisivo.
Art. 10 (Elezione del Consiglio Direttivo)
L'elezione del nuovo Consiglio Direttivo avviene nel corso dell'Assemblea ordinaria che si tiene nell'ultimo anno di mandato del Consiglio Direttivo in carica o nel corso dell'Assemblea straordinaria convocata per le dimissioni di un membro del Consiglio.
In Consiglio Direttivo entrante assumerà la responsabilità del Sodalizio a partire dal 1° gennaio successivo.
Durante i mesi successivi alla nomina e prima del passaggio di consegne, i nuovi Consiglieri sono invitati alle riunioni del Consiglio in carica, senza alcuna funzione ma con lo scopo di conoscere le problematiche e le modalità di gestione del Sodalizio.
Il bilancio dell'ultimo anno verrà elaborato e presentato all'Assemblea dal Consiglio uscente mentre il bilancio di previsione sarà elaborato dal nuovo Consiglio Direttivo, con la collaborazione dei Consiglieri uscenti.
Art. 11 (Attività e poteri del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a. accoglienza o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei Soci;
b. adottare provvedimenti disciplinari;
c. determinare le tariffe dei diversi servizi, compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci, curare gli affari di ordine amministrativo; assumere e licenziare personale dipendente; stipulare Contratti di Collaborazione, conferire mandati di consulenza.
d. Approvare il programma sportivo dell'Associazione e quello per la preparazione tecnica degli atleti;
e. Costituire le varie Sezioni Sportive per le attività sportive comprese negli scopi sociali, fissarne il regolamento e le modalità di iscrizione, nominarne i direttori sportivi scelti anche all'infuori del Consiglio Direttivo (in tal caso essi potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo qualora vengano espressamente invitati);
f. Deliberare la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
g. Provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;
h. Stabilire le norme per l'uso degli impianti sportivi e del materiale tecnico;
i. Decidere di tutte le questioni che interessano l'Associazione e i Soci; inoltre il Consiglio Direttivo ha facoltà, in particolari e motivate situazioni di singoli soci, di sollevare gli stessi in tutto o in parte , anche solo temporaneamente, dall'obbligo del versamento della quota associativa;
j. Curare il buon andamento finanziario della società, predisponendo inoltre un piano di spesa annuale, compatibile con le prevedibili risorse, un piano di assegnazione di dette risorse alle sezioni sportive, controllando i flussi di cassa e redigendo, conformemente alle disposizioni civilistiche e fiscali, il rendiconto economico dell'Associazione che dovrà essere sottoposto per approvazione all'Assemblea;
k. Aprite rapporti con gli Istituti bancari, sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio.
Art. 12 (Il Presidente)
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige la società e ne è il legale rappresentante. Il Vice Presidente o i Vicepresidenti sostituiscono il Presidente di assenza o impedimento.
Art. 13 (Sezione Sportive)
La pratica dello sport dilettantistico a livello agonistico avviene nelle Sezioni Sportive, che vengono istituite dal Consiglio Direttivo e dotate di apposito Regolamento, nel rispetto delle norme della F.I.D.S.
Ogni Sezione Sportiva è diretta da un Consigliere responsabile, nominato dal Consiglio Direttivo, il quale risponde al consiglio medesimo del buon andamento della Sezione Sportiva, dei risultati conseguiti, dell'utilizzo dei fondi affidati alle Sezione stessa, della disciplina all'interno delle strutture e della sicurezza nell'esercizio dell'attività.
Ogni Sezione Sportiva si dota della struttura organizzativa che ritiene più idonea alla propria attività, con l'approvazione del Consiglio Direttivo.
Gli incarichi più significativi, quali il Direttore Sportivo, il Direttore tecnico e il Maestro, devono ottenere lettera di conferma da parte del Presidente.
La Sezione Sportiva può avvalersi, oltre all'opera dei Soci Volontari e subordinatamente all'approvazione del Consiglio Direttivo, anche dell'opera di personale dipendente, di professionisti in regime di lavoro autonomo e di collaboratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, secondo le vigenti normative.
La Sezione Sportiva elabora ogni anno un programma di massima della propria attività, da sottoporre all'approvazione del consiglio Direttivo e al termine della stagione agonistica relaziona il Consiglio Direttivo sui risultati conseguiti.
Art. 14 (Risorse economiche)
L'Associazione trae risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
a. quote degli associati;
b. contributi versati da Atleti e Soci per l'utilizzazione di specifiche strutture ed attrezzature sportive;
c. contributi di privati;
d. contributi dello Stato, di enti o di istituzionali pubbliche finalizzate a sostegno di specifiche attività o progetti;
e. contributi di organismi internazionali;
f. donazioni e lasciti testamentari;
g. rimborsi derivanti da convenzioni;
h. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
i. locazione di beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione;
j. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di associazioni sportive;
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Nel caso in cui l'Associazione potesse raccogliere fondi presso il pubblico, dovrà redigere il rendiconto previsto dalle vigenti normative.
Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o affini, di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalle legge, l'Assemblea determinerà le norme per la conservazione dei trofei e degli altri premi trasmissibili.
Art. 15 (Scioglimento dell'Associazione)
Lo scioglimento dell'associazione e le decisioni inerenti la devoluzione del patrimonio sono assunte dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata, con l'intervento di 7/10 dei soci aventi diritto a voto e con l'approvazione di 2/3 dei votanti.
Tali maggioranze rimangono obbligatorie anche in casi di seconda convocazione.
Art .16 (Vincolo di Giustizia)
Con l'affiliazione alla F.I.D.S., l'Associazione si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati le disposizioni statuarie e regolamentari della Federazione, con conseguente devoluzione agli Organi di Giustizia ed Arbitrali F.I.D.S. di tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati o tra questi e l'Associazione, ovvero in merito all quali sia stato già adottato dall'associazione stessa un provvedimento definitivo.
Art. 17 (Completezza dello statuto)
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto saranno applicabili le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni private non riconosciute, nonché le norme statuarie e regolamentari della Federazione Italiana Danza Sportiva, le quali si intendono accettate e vincolanti all'atto della relativa affiliazione.

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