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Art. 1 (Denominazione
e Sede)
E' costituita con sede in Riva del Garda, Via I° maggio
3 l'Associazione Sportiva "Centro Culturale Margarita"
(d'ora innanzi per brevità anche l'<<Associazione>>).
Art. 2 (Scopi, Finalità, Durata)
L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico,
apolitico, aconfessionale e senza fine di lucro, la quale
intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività
ai principi di democraticità della struttura, nonché
di democraticità e pari opportunità nell'accesso
alle cariche elettive e di gratuità delle cariche
associative ed ha per scopo:
a) la promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica,
anche a scopo formativo, delle specialità sportive
disciplinate e organizzate dalla Federazione Italiana Danza
Sportiva (F.I.D.S.), cui questa Associazione intende affiliarsi;
b) L'acquisizione o gestione o locazione di strutture ed
attrezzature idonee alla pratica delle specialità
sportive disciplinate dalla F.I.D.S.;
c) l'organizzazione e la partecipazioni a gare, campionati
ed in generale all'attività sportiva della F.I.D.S.,
nonché l'attuazione di attività, anche ricreativa,
correlate allo scopo sociale;
d) operare, con la propria struttura organizzativa e con
la prestazione personale volontaria degli associati, per
il perseguimento dello scopo sociale con finalità
anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità
alle norme Regionali, Nazionali e Comunitarie vigenti.
L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari,
mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali
marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie e utili
al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare
ad altre associazioni o società con oggetto analogo
al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse
da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse
direttamente connesse. In ogni caso l'Associazione non potrà
operare in contrasto con le disposizioni delle norme della
F.I.D.S. e della legislazione vigente.
L'Associazione intende affiliarsi alla F.I.D.S. Federazione
Italiana Danza Sportiva, il cui statuto ed i Regolamenti
si impegna sin d'ora a rispettare e far rispettare ai propri
associati.
Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali,
l'Associazione potrà istituire al proprio interno
Sezione Sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento
interno.
La durata dell'Associazione è indeterminata.
Art. 3 (Organi della Società)
Gli organi dell'Associazione sono:
· L'Assemblea dei Soci;
· Il Consiglio Direttivo;
Art. 4 (Gli Associati)
Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro che ne
facciano domanda, siano in possesso dei requisiti più
avanti specificati, e vengano accettati dagli organi sociali
secondo la procedura dettagliata al successivo art.5. Gli
associati hanno diritto all'accesso all'Associazione, all'uso
delle strutture sportive e ricreative disponibili, all'uso
di attrezzature sociali per la pratica dello sport. Gli
associati partecipano alla vita associativa nelle forme
previste dal presente Statuto e sono impegnati al rispetto
dello Statuto stesso e degli eventuali regolamenti sociali.
Gli associati sono tenuti al versamento puntuale delle quote
associative stabilite, nonché al pagamento dei contributi
deliberati dal Consiglio Direttivo per l'uso di particolari
strutture e/o attrezzature sociali.
Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie
a) Ordinari
b) Onorari
c) Sostenitori
d) Atleti e Tecnici.
Sono associati Ordinari coloro che pagano la quota associativa
annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
In caso di ritardato pagamento il Consiglio Direttivo potrà
applicare una tassa di mora.
Gli associati Onorari (persone fisiche od Enti), sono nominati
dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per speciali
benemerenze acquisite nei riguardi dell'Associazione o per
particolari meriti sportivi. La nomina è permanente,
solleva l'associato dal pagamento della quota annuale, ma
non da diritto al voto nelle assemblee dell'associazione.
Tra gli associati onorari l'Assemblea può nominare
un Presidente onorario dell'associazione.
Sono Associati Sostenitori coloro i quali, per puro spirito
di supporto all'attività sportiva svolta dall'Associazione
e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente
una quota, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell'Associazione.
Sono Associati Atleti coloro che svolgono attività
sportiva per l'associazione. A giudizio del Consiglio Direttivo,
gli associati atleti possono venire esonerati, in tutto
o in parte dal pagamento della quota sociale.
Sono Associati Tecnici coloro che per conto dell'associazione
svolgono l'attività di maestro nell'ambito delle
specialità sportive praticate nell'associazione stessa.
Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto
e dei regolamenti sociali in vigore.
Tutti gli atleti devono essere tesserati a cura dell'Associazione
alla F.I.D.S. Devono altresì essere tesserati alla
F.I.D.S. i Tecnici che non siano già preventivamente
tesserati singolarmente con la federazione ed inquadrati
nel rispettivo ruolo federale.
Tutti gli associati, con la domanda di ammissione, danno
atto di essere compiutamente informati dello Statuto e delle
Attività svolte dall'Associazione, nonché
dello stato delle cose e delle attrezzature e degli impianti
esistenti presso l'Associazione e comunque di pertinenza
della stessa.
Sono altresì informati circa i rischi connessi all'esercizio
della pratica sportiva ed in particolare dello stato delle
strutture anche dal punto di vista della loro sicurezza,
per gli specifici impieghi ai quali sono destinate.
Gli associati dovranno prestare particolarmente attenzione
nell'uso delle strutture al fine di evitare incidenti e
si impegnano, sottoscrivendo l'apposita clausola nella domanda
di ammissione, a sollevare l'Associazione ed i propri dirigenti
da responsabilità per danni derivanti dall'uso delle
strutture sociali.
L'attività di volontariato degli associati nell'ambito
dell'Associazione non può essere retribuita in alcun
modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione, entro i
limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare
al volontario le spese effettivamente sostenute.
Le quote associative non sono trasmissibili.
Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso.
Art. 5 (Ammissione degli associati)
Per ottenere la qualifica di associato ogni aspirante deve:
a) pagare la quota associativa annuale stabilita.
L'associato, pagando la quota associativa, dichiara di condividere
le finalità dell'Associazione, di accettare il presente
Statuto e l'eventuale regolamento sociale, nonché
gli atti normativi e regolamentari della F.I.D.S..
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato,
salvo il diritto di recesso con dimissioni in qualunque
momento.
Art. 6 (Perdita della qualifica di Associato e provvedimenti
disciplinari)
a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto
al Consiglio Direttivo (per gli atleti tale disposizione
è subordinata alle norme federali vigenti);
b) per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo
contro l'associato che commetta azioni non ritenute disonorevoli
per il buon nome del sodalizio dentro o fuori dell'Associazione,
o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento
della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi
o rimborsi di alcun genere, tantomeno di parti di quota
eventualmente già pagata.
c) per morosità nel pagamento della quota o di altre
obbligazioni contratte con l'Associazione.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, a suo insindacabile
giudizio, di dichiarare l'associato moroso decaduto dalla
relativa qualifica.
Gli associati dimissionari o dichiarati decaduti per morosità,
per essere riammessi dovranno sottoporsi alle norme del
precedente articolo 5.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere
legalmente in persona del Presidente in carica, nei confronti
degli associati radiati o morosi per ottenere il pagamento
delle quote insolute o di altre obbligazioni contratte con
l'Associazione.
A carico degli associati il Consiglio Direttivo può
adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) l'ammonizione;
b) la sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi
sociali a tempo determinato;
c) la radiazione dopo tre ammonizioni.
Art. 7 (Accesso alla Sede)
L'accesso alla Sede Sociale e l'uso delle strutture ed attrezzature
sociali sono riservati agli associati.
Gli associati hanno facoltà di accompagnare in Sede
degli ospiti, secondo le modalità stabilite dal Consiglio
Direttivo. Il Consiglio Direttivo può autorizzare
l'acceso e l'uso di attrezzature sociali a non soci, per
un tempo definito.
In particolare può consentire, delegando a ciò
il Presidente, l'accesso ai partecipanti a corsi, allenamenti
e manifestazioni indette dall'Associazione o dalle eventuali
Sezioni Sportive. Costoro dovranno sottoscrivere l'accettazione
dello Statuto e dell'eventuale Regolamento Sociale.
Art. 8 (L'Assemblea)
L'Assemblea degli associati è ordinaria o straordinaria.
La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria
deve avvenire a cura del Presidente, su delibera del Consiglio
Direttivo, entro il mese di giugno di ciascun anno.
La convocazione di assemblee oltre che dal Consiglio Direttivo,
può essere richiesta da un decimo degli associati
aventi diritto a voto, i quali dovranno avanzare domanda
al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del
giorno. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata
entro trenta giorni dalla richiesta.
La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria
è effettuata con avviso contenente l'ordine del giorno,
almeno 15 giorni prima.
L'assemblea ordinaria delibera in ordine a:
1) Relazioni e bilanci preventivi e consuntivi.
2) Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
3) Su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno,
il quale non sia riservato dal presente statuto o dalla
legge alla competenza dell'assemblea straordinaria.
L'assemblea straordinaria delibera in ordine a:
1. Proposte di modifica al presente statuto;
2. Proposta di scioglimento dell'associazione e devoluzione
del Patrimonio;
3. Su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno riservatogli
dalla legge o dal presente statuto.
Potranno prendere parte alle Assemblee ordinaria o straordinaria
dell'Associazione con diritto al voto tutti gli associati
maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative.
È ammesso il voto per delega.
Salvo quanto previsto dal presente statuto all'art.15 in
caso di scioglimento dell'associazione e di devoluzione
del patrimonio associativo, l'Assemblea ordinaria o straordinaria
è validamente costituita in prima convocazione con
la presenza diretta o per delega della metà più
uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione
qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi
le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice
dei voti espressi.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio
Direttivo o dal Vice Presidente in sua vece; in caso di
assenza del Segretario del Consiglio Direttivo il Presidente
chiama un socio a fungere da Segretario.
Il Presidente può in caso di necessità nominare
due scrutatori.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere il verbale firmato
dal Presidente, dal Segretario, dai Consiglieri presenti
e se nominati dai due scrutatori.
Art. 9 (Consiglio Direttivo)
La Società è retta ed amministrata da un Consiglio
Direttivo composto da non meno di tre componenti eletti
dall'Assemblea fra tutti gli associati maggiorenni, in regola
con il pagamento delle quote associative.
I membri eletti dall'Assemblea nominano nel loro ambito
il Presidente e uno o due Vice Presidenti. Possono inoltre
nominare un Segretario, anche al di fuori del loro ambito.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi
membri sono rieleggibili.
Se nel corso del triennio vengono a mancare consiglieri
eletti dall'Assemblea, il Presidente convoca l'Assemblea
per l'elezione di un nuovo Consiglio.
Non possono far parte del Consiglio Direttivo le persone
aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte della
F.I.D.S.
Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza
dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza
relativa. In caso di parità di voti quello del Presidente
è decisivo.
Art. 10 (Elezione del Consiglio Direttivo)
L'elezione del nuovo Consiglio Direttivo avviene nel corso
dell'Assemblea ordinaria che si tiene nell'ultimo anno di
mandato del Consiglio Direttivo in carica o nel corso dell'Assemblea
straordinaria convocata per le dimissioni di un membro del
Consiglio.
In Consiglio Direttivo entrante assumerà la responsabilità
del Sodalizio a partire dal 1° gennaio successivo.
Durante i mesi successivi alla nomina e prima del passaggio
di consegne, i nuovi Consiglieri sono invitati alle riunioni
del Consiglio in carica, senza alcuna funzione ma con lo
scopo di conoscere le problematiche e le modalità
di gestione del Sodalizio.
Il bilancio dell'ultimo anno verrà elaborato e presentato
all'Assemblea dal Consiglio uscente mentre il bilancio di
previsione sarà elaborato dal nuovo Consiglio Direttivo,
con la collaborazione dei Consiglieri uscenti.
Art. 11 (Attività e poteri del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente
quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a. accoglienza o respingere le domande di ammissione e di
dimissione dei Soci;
b. adottare provvedimenti disciplinari;
c. determinare le tariffe dei diversi servizi, compilare
il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea
dei soci, curare gli affari di ordine amministrativo; assumere
e licenziare personale dipendente; stipulare Contratti di
Collaborazione, conferire mandati di consulenza.
d. Approvare il programma sportivo dell'Associazione e quello
per la preparazione tecnica degli atleti;
e. Costituire le varie Sezioni Sportive per le attività
sportive comprese negli scopi sociali, fissarne il regolamento
e le modalità di iscrizione, nominarne i direttori
sportivi scelti anche all'infuori del Consiglio Direttivo
(in tal caso essi potranno partecipare alle riunioni del
Consiglio Direttivo con voto consultivo qualora vengano
espressamente invitati);
f. Deliberare la convocazione delle Assemblee ordinarie
e straordinarie;
g. Provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento
della sede sociale e dei regolamenti interni;
h. Stabilire le norme per l'uso degli impianti sportivi
e del materiale tecnico;
i. Decidere di tutte le questioni che interessano l'Associazione
e i Soci; inoltre il Consiglio Direttivo ha facoltà,
in particolari e motivate situazioni di singoli soci, di
sollevare gli stessi in tutto o in parte , anche solo temporaneamente,
dall'obbligo del versamento della quota associativa;
j. Curare il buon andamento finanziario della società,
predisponendo inoltre un piano di spesa annuale, compatibile
con le prevedibili risorse, un piano di assegnazione di
dette risorse alle sezioni sportive, controllando i flussi
di cassa e redigendo, conformemente alle disposizioni civilistiche
e fiscali, il rendiconto economico dell'Associazione che
dovrà essere sottoposto per approvazione all'Assemblea;
k. Aprite rapporti con gli Istituti bancari, sottoscrive
contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario
per il buon funzionamento del sodalizio.
Art. 12 (Il Presidente)
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige
la società e ne è il legale rappresentante.
Il Vice Presidente o i Vicepresidenti sostituiscono il Presidente
di assenza o impedimento.
Art. 13 (Sezione Sportive)
La pratica dello sport dilettantistico a livello agonistico
avviene nelle Sezioni Sportive, che vengono istituite dal
Consiglio Direttivo e dotate di apposito Regolamento, nel
rispetto delle norme della F.I.D.S.
Ogni Sezione Sportiva è diretta da un Consigliere
responsabile, nominato dal Consiglio Direttivo, il quale
risponde al consiglio medesimo del buon andamento della
Sezione Sportiva, dei risultati conseguiti, dell'utilizzo
dei fondi affidati alle Sezione stessa, della disciplina
all'interno delle strutture e della sicurezza nell'esercizio
dell'attività.
Ogni Sezione Sportiva si dota della struttura organizzativa
che ritiene più idonea alla propria attività,
con l'approvazione del Consiglio Direttivo.
Gli incarichi più significativi, quali il Direttore
Sportivo, il Direttore tecnico e il Maestro, devono ottenere
lettera di conferma da parte del Presidente.
La Sezione Sportiva può avvalersi, oltre all'opera
dei Soci Volontari e subordinatamente all'approvazione del
Consiglio Direttivo, anche dell'opera di personale dipendente,
di professionisti in regime di lavoro autonomo e di collaboratori
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
secondo le vigenti normative.
La Sezione Sportiva elabora ogni anno un programma di massima
della propria attività, da sottoporre all'approvazione
del consiglio Direttivo e al termine della stagione agonistica
relaziona il Consiglio Direttivo sui risultati conseguiti.
Art. 14 (Risorse economiche)
L'Associazione trae risorse economiche per il funzionamento
e per lo svolgimento della propria attività da:
a. quote degli associati;
b. contributi versati da Atleti e Soci per l'utilizzazione
di specifiche strutture ed attrezzature sportive;
c. contributi di privati;
d. contributi dello Stato, di enti o di istituzionali pubbliche
finalizzate a sostegno di specifiche attività o progetti;
e. contributi di organismi internazionali;
f. donazioni e lasciti testamentari;
g. rimborsi derivanti da convenzioni;
h. entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali;
i. locazione di beni immobili e mobili di proprietà
dell'associazione;
j. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo
in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative
in materia di associazioni sportive;
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili,
avanzi di gestione, fondi, riserve, e capitale, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
Nel caso in cui l'Associazione potesse raccogliere fondi
presso il pubblico, dovrà redigere il rendiconto
previsto dalle vigenti normative.
Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa verrà devoluto ad altra associazione
con finalità analoghe o affini, di pubblica utilità,
e salvo diversa destinazione imposta dalle legge, l'Assemblea
determinerà le norme per la conservazione dei trofei
e degli altri premi trasmissibili.
Art. 15 (Scioglimento dell'Associazione)
Lo scioglimento dell'associazione e le decisioni inerenti
la devoluzione del patrimonio sono assunte dall'assemblea
straordinaria all'uopo convocata, con l'intervento di 7/10
dei soci aventi diritto a voto e con l'approvazione di 2/3
dei votanti.
Tali maggioranze rimangono obbligatorie anche in casi di
seconda convocazione.
Art .16 (Vincolo di Giustizia)
Con l'affiliazione alla F.I.D.S., l'Associazione si impegna
a rispettare e far rispettare ai propri associati le disposizioni
statuarie e regolamentari della Federazione, con conseguente
devoluzione agli Organi di Giustizia ed Arbitrali F.I.D.S.
di tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli
associati o tra questi e l'Associazione, ovvero in merito
all quali sia stato già adottato dall'associazione
stessa un provvedimento definitivo.
Art. 17 (Completezza dello statuto)
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
Statuto saranno applicabili le disposizioni di legge vigenti
in materia di associazioni private non riconosciute, nonché
le norme statuarie e regolamentari della Federazione Italiana
Danza Sportiva, le quali si intendono accettate e vincolanti
all'atto della relativa affiliazione. |